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mercoledì 27 giugno 2012

Detrazioni fiscali lavori di straordinaria manutenzione in condominio 2012

A partire dal 26 Giugno 2012, è in vigore la nuova aliquota di super-sconto per ristrutturazioni edilizie in abitazioni private e condomini. Si tratta di un beneficio che va in applicazione a tutti i pagamenti per lavori di straordinaria manutenzione ai fabbricati eseguiti da qui al Giugno 2013, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in esecuzione del D.L. nr. 83/2012. Alcuni aspetti che meritano di essere approfonditi: il bonifico, come già veniva fatto per le detrazioni del 36%, deve osservare le caratteristiche seguenti: deve contenere, cioè, la causale di versamento, il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione e la partita Iva dell'impresa beneficiaria del bonifico. Nel bonifico non è obbligatorio inserire le spese per imposte di bollo, oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto, diritti di concessione. Chi ha sbagliato ad effettuare il bonifico omettendo i dati sopra indicati può rifarlo concordandosi con l'impresa per le modalità di recupero dell'importo versato. Rifare ora il bonifico conviene perché si beneficia della detrazione del 50% e non più del 36% come previsto in passato.
Nel contesto condominiale, l'esecuzione di questi bonifici di pagamento alla ditta esecutrice, avviene per mano dell'amministratore, il quale poi emetterà le certificazioni dei versamenti che ciascun condomino ha effettuato per tali lavori.

mercoledì 20 giugno 2012

Lavori Straordinaria manutenzione: detrazioni fiscali al 50%

Novità dal fronte del governo con il decreto sviluppo- infrastrutture sul fronte delle ristrutturazioni edilizie in case e condomini.
Finalmente il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto sviluppo-infrastrutture che apporta nuove modifiche al bonus per il recupero edilizio.
per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia, il decreto prevede l’innalzamento dal 36% al 50% della percentuale di detrazione e l’innalzamento del tetto di spesa per ogni unità immobiliare da 48.000 a 96.000 euro, per gli interventi realizzati fino al 30 giugno 2013.
Per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica il bonus del 55%, in scadenza al 31 dicembre 2012, sarà prorogato al 30 giugno 2013, ma con una percentuale di detrazione ridotta e pari al 50%. Con le nuove norme, inserite nell'articolo 11 del decreto-legge, non vengono modificati i contenuti dell'articolo 16-bis aggiunto dalla Manovra Monti al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Dpr 917/1986), ma si ha un intervento straordinario sulla detrazione e sul tetto massimo. Dunque, fatti salvi altri ulteriori interventi, dal 1° luglio 2013 l’agevolazione ritornerà ad essere quella prevista prima dell'entrata in vigore del decreto sviluppo-infrastrutture, con la soglia delle spese fissata a 48.000 euro e con la percentuale di detrazione al 36%.

venerdì 8 giugno 2012

Nuove detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione per ogni unità immobiliare: sale al 50%

E' in dirittura d'arrivo il decreto infrastrutture. La bozza, per ora, prevede che per le agevolazioni del 36% il limite massimo delle spese detraibili è annuale. Non si cumulano, cioè, le spese già sostenute. Questa misura di aggiunge all'innalzamento provvisorio del tetto di spesa che da 48mila euro passa a 96mila. Anche la percentuale di detrazione cambia: dal 36% passa al 50%. Viene previsto che per le spese documentate sostenute dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento fino al 30 giugno 2013, per tutti gli interventi elencati nel nuovo art. 16-bis del Dpr 917/1986, il contribuente potrà tenere conto del nuovo tetto massimo di spesa pari a 96mila euro per ogni singola unità immobiliare, beneficiando della nuova detrazione del 50%. Dal prossimo anno anche gli interventi sul risparmio energetico vengono ricondotti nell'ambito delle detrazioni sulle ristrutturazioni e questo fino al 30 giugno 2013. La detrazione su tali spese sarà al 50%.
Dunque anche se si tratta di una limitazione temporale dell'applicazione delle detrazioni, vi è senza dubbio un vantaggio doppio in termini di spesa detraibile, salito dunque a quasi 100 mila euro per unità immobiliare. La detrazione al 50% sembra dunque essere un ottimo incentivo per mettere mano al portafoglio, chiedere mutui e prestiti al fine di avviare dei lavori sulla propria unità immobiliare, sia essa in condominio, sia essa di proprietà privata. Infatti, la dilazione nei 10 anni del 50% sulla pesa complessiva consta in un reale e cospicuo risparmio in termini di irpef.
Dunque, in questo malandato periodo per l'Italia e per l'economia, sembra che al fine di incentivare la ripresa e l'edilizia, vi siano note positive.
Speriamo che il tutto vada a buon fine e che la "bozza" divenga realtà.

mercoledì 6 giugno 2012

Condominio e vizi di costruzione: fare causa al costruttore


Spessissimo accade che nel decennio che segue il fine lavori della costruzione di un condominio, l’assemblea lamenta vizi di costruzione. Questi si manifestano sotto varie forme e tipologie: l’intonaco che non tiene, cattiva impermeabilizzazione, cedimenti strutturali. È bene premettere che tutto quanto è ritenuto essere riconducibile ad una responsabilità di chi ha costruito, sotto forma di vizio, può essere ripristinato ad opera di chi ha eseguito i lavori o chi per lui. Si tratta di una circostanza delicata che necessita di alcuni punti di chiarimento. Un vizio o sospetto tale, deve essere notificato a mezzo raccomandata A/R alla ditta costruttrice, meglio se accompagnato da una relazione tecnica. Questa missiva, determina il punto di partenza della segnalazione del vizio che si prescriverà entro un anno, ovvero: se il costruttore non interviene e passano 12 mesi e il condominio non fa ulteriori azioni, il vizio si prescrive e non può essere più segnalato o quantomeno associato ad una richiesta di intervento in garanzia. In alternativa il costruttore interviene e risolve il vizio. Qualora prima dello scadere dei 12 mesi invece, il condominio constatata l’indisponibilità del costruttore ad intervenire, potrà attivarsi con tutela legale per procedere nei confronti del costruttore inadempiente, sospendere la prescrizione e avviare l’eventuale azione giudiziale. In questo contesto, i costi lievitano. Sarà necessario l’affiancamento di un CTP al legale e l’impostazione della causa. Tempi lunghi e costi non indifferenti. Questo è il motivo per cui, il condominio che promuove l’azione entra nel contesto di “lite attiva”, e come tale, delibererà appositamente il da farsi, con le maggioranze di cui al quarto comma dell’art. 1136. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1132 però, se un condòmino non vuole partecipare alla lite, può considerarsi dissenziente, con la conseguenza che potrà esimersi dal pagamento degli oneri in caso di insuccesso dalla causa oppure trovarsi a dover corrispondere una parte di essa, qualora in caso di vittoria, il beneficio sarà indiscutibilmente attribuibile anche alla sua posizione. Questo significa che qualora la lite attiva interessi delle parti comuni non soggette a usufrutto separato, ma che coinvolgano tutti i condòmini, è probabile che il giudice qualora debba assegnare degli oneri ai partecipanti alla lite, decide di ripartire gli stessi anche tra i dissenzienti, in quanto beneficiari di un eventuale giudizio in favore del condominio.

Argomenti Trattati

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