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mercoledì 6 giugno 2012

Condominio e vizi di costruzione: fare causa al costruttore


Spessissimo accade che nel decennio che segue il fine lavori della costruzione di un condominio, l’assemblea lamenta vizi di costruzione. Questi si manifestano sotto varie forme e tipologie: l’intonaco che non tiene, cattiva impermeabilizzazione, cedimenti strutturali. È bene premettere che tutto quanto è ritenuto essere riconducibile ad una responsabilità di chi ha costruito, sotto forma di vizio, può essere ripristinato ad opera di chi ha eseguito i lavori o chi per lui. Si tratta di una circostanza delicata che necessita di alcuni punti di chiarimento. Un vizio o sospetto tale, deve essere notificato a mezzo raccomandata A/R alla ditta costruttrice, meglio se accompagnato da una relazione tecnica. Questa missiva, determina il punto di partenza della segnalazione del vizio che si prescriverà entro un anno, ovvero: se il costruttore non interviene e passano 12 mesi e il condominio non fa ulteriori azioni, il vizio si prescrive e non può essere più segnalato o quantomeno associato ad una richiesta di intervento in garanzia. In alternativa il costruttore interviene e risolve il vizio. Qualora prima dello scadere dei 12 mesi invece, il condominio constatata l’indisponibilità del costruttore ad intervenire, potrà attivarsi con tutela legale per procedere nei confronti del costruttore inadempiente, sospendere la prescrizione e avviare l’eventuale azione giudiziale. In questo contesto, i costi lievitano. Sarà necessario l’affiancamento di un CTP al legale e l’impostazione della causa. Tempi lunghi e costi non indifferenti. Questo è il motivo per cui, il condominio che promuove l’azione entra nel contesto di “lite attiva”, e come tale, delibererà appositamente il da farsi, con le maggioranze di cui al quarto comma dell’art. 1136. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1132 però, se un condòmino non vuole partecipare alla lite, può considerarsi dissenziente, con la conseguenza che potrà esimersi dal pagamento degli oneri in caso di insuccesso dalla causa oppure trovarsi a dover corrispondere una parte di essa, qualora in caso di vittoria, il beneficio sarà indiscutibilmente attribuibile anche alla sua posizione. Questo significa che qualora la lite attiva interessi delle parti comuni non soggette a usufrutto separato, ma che coinvolgano tutti i condòmini, è probabile che il giudice qualora debba assegnare degli oneri ai partecipanti alla lite, decide di ripartire gli stessi anche tra i dissenzienti, in quanto beneficiari di un eventuale giudizio in favore del condominio.

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