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mercoledì 8 luglio 2009

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 254 del 30 Ottobre 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hannoapprovato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGAla seguente legge:
Art. 1.(Finalita' della legge)1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materiadi tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativodall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo117 della Costituzione.2. I principi generali desumibili dalla presente leggecostituiscono per le regioni a statuto speciale e per le provinceautonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riformaeconomico-sociale della Repubblica.AVVERTENZA:Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto aisensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblicae sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solofine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggemodificate o alle quali e' operato il rinvio. Restanoinvariati il valore e l'efficacia degli atti legislativiqui trascritti.
Nota all'art. 1:- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' ilseguente:"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materienorme legislative nei limiti dei principi fondamentalistabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le normestesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale econ quello di altre regioni:ordinamento degli uffici e degli enti amministratividipendenti dalla regione;circoscrizioni comunali;polizia locale urbana e rurale;fiere e mercati;beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria edospedaliera;istruzione artigiana e professionale e assistenzascolastica;musei e biblioteche di enti locali;urbanistica;turismo ed industria alberghiera;tranvie e linee automobilistiche di interesseregionale;viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesseregionale;navigazione e porti lacuali;acque minerali e termali;cave e torbiere;caccia;pesca nelle acque interne;agricoltura e foreste;artigianato;altre materie indicate da leggi costituzionali.Le leggi della Repubblica possono demandare alla regioneil potere di emanare norme per la loro attuazione".
Art. 2.(Definizioni)1. Ai fini della presente legge si intende per:a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambienteabitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio odisturbo al riposo ed alle attivita' umane, pericolo per la saluteumana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, deimonumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale dainterferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificiodestinato alla permanenza di persone o di comunita' ed utilizzato perle diverse attivita' umane, fatta eccezione per gli ambientidestinati ad attivita' produttive per i quali resta ferma ladisciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonoreesterne ai locali in cui si svolgono le attivita' produttive;c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici ele altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoriail cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali,ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali,commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimentidi movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di personee merci; le aree adibite ad attivita' sportive e ricreative;d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non compresenella lettera c);e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore chepuo'essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimita'della sorgente stessa;f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore chepuo' essere immesso da una o piu' sorgenti sonore nell'ambienteabitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimita' deiricettori;g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala lapresenza di un potenziale rischio per la salute umana o perl'ambiente;h) valori di qualita': i valori di rumore da conseguire nelbreve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodichedi risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutelaprevisti dalla presente legge.2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sonodeterminati in funzione della tipologia della sorgente, del periododella giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.3. I valori limite di immissione sono distinti in:a) valori limite assoluti, determinati con riferimento allivello equivalente di rumore ambientale;b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alladifferenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed ilrumore residuo.4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A aldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sonodi natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale.Rientrano in tale ambito:a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, aimetodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili allafabbricazione;b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazioneche attestino la conformita' dei prodotti alle prescrizioni relativeai livelli sonori ammissibile; la marcatura dei prodotti e deidispositivi attestante l'avvenuta omologazione;c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti ininterventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgentie in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo lavia di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettorestesso;d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico;i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del trafficoper la mobilita' extraurbana; la pianificazione e gestione deltraffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;e) la pianificazione urbanistica, gli interventi didelocalizzazione di attivita' rumorose o di ricettori particolarmentesensibili.6. Ai fini della presente legge e' definito tecnico competente lafigura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificarel'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere ipiani di risanamento acustico, svolgere le relative attivita' dicontrollo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diplomadi scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diplomauniversitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laureaad indirizzo scientifico.7. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta previapresentazione di apposita domanda all'assessorato regionalecompetente in materia ambientale corredata da documentazionecomprovante l'aver svolto attivita', in modo non occasionale, nelcampo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomi eda almeno due anni per i laureati o per i titolari di diplomauniversitario.8. Le attivita' di cui al comma 6 possono essere svolte altresi'da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore,siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e visvolgano la propria attivita' nel campo dell'acustica ambientale,alla data di entrata in vigore della presente legge.9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi daquelli che svolgono le attivita' sulle quali deve essere effettuatoil controllo.
Nota all'art. 2:- Il D.Lgs. n. 277/1991 reca:"Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,in materia di protezione dei lavoratori contro i rischiderivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici ebiologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 dellalegge 30 luglio 1990, n. 212".
Art. 3.(Competenze dello Stato)1. Sono di competenza dello Stato:a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, diconcerto con il Ministro della sanita' e sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;b) il coordinamento dell'attivita' e la definizione dellanormativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione lacertificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini delcontenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e laqualificazione dei soggetti preposti a tale attivita' nonche', pergli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada,le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissionerelativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicolicircolanti su strada, avviene secondo le modalita' di cuiall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni;c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministrodell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita' e, secondole rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con ilMinistro dei trasporti e della navigazione e con il Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche dirilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendoconto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalleinfrastrutture di trasporto;d) il coordinamento dell'attivita' di ricerca, disperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attivita' diraccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamentoprovvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anchedell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio nazionale dellericerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia el'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezionedell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e lasicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e proveautoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti edella navigazione, nonche' degli istituti e dei dipartimentiuniversitari;e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valorideterminati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, diconcerto con il Ministro della sanita' e, secondo le rispettivecompetenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministrodell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministrodei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dellesorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e deiloro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore.Per quanto attiene ai rumori originali dai veicoli a motore definitidal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni, restano salve la competenza e la proceduradi cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decretolegislativo;f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici,di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro deitrasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione,l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delleinfrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamentoacustico;g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, diconcerto con il Ministro dell'industria, del commercio edell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione,dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto consegnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonche' ladisciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso deisistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnaleacustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quantoprevisto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e),dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi diintrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delleemissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubbliciessenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade estrade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema ditrasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle provincee dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cuiall'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni;l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, diconcerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, deicriteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasinatura e della relativa disciplina per il contenimentodell'inquinamento acustico;m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, diconcerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, deicriteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e dellarelativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico,con particolare riguardo:1) ai criteri generali e specifici per la definizione di pro-cedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti eall'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamentoacustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e diatterraggio;2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti inrelazione al livello di inquinamento acustico;3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e leattivita' aeroportuali e ai criteri per regolare l'attivita'urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presentedisposizione per attivita' aeroportuali si intendono sia le fasi didecollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione eprove motori degli aeromobili;4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemidi monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acusticoin prossimita' degli aeroporti;n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente,sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute aisensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' leassociazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, dicampagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.2. I decreti di cui al comma 1, lettera a), c), e), h) e l), sonoemanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m),sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge.3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e),f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttivedell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti adaggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi odi nuove situazioni.4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono esserecoordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.
Note all'art. 3:- La legge n. 349/1986 reca:"Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme inmateria di danno ambientale".- Il D.P.R. n. 616/1977 reca:"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge22 luglio 1975, n. 382".- Il D.Lgs n. 285/1992 reca:"Nuovo codice della strada". Il testo degli articoli 71,72, 75, 79, 80, 155 e 156, cosi' come modificati dal D.Lgs.n. 360/1993, e' il seguente:"Art. 71 (Caratteristiche costruttive e funzionali deiveicoli a motore e loro rimorchi). - 1. Le caratteristichegenerali costruttive e funzionali dei veicoli a motore eloro rimorchi che interessano sia i vari aspetti dellasicurezza della circolazione sia la protezionedell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi isistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sonoindicate nel regolamento.2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, diconcerto con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti disua competenza e con gli altri Ministri quando interessati,stabilisce periodicamente le particolari caratteristichecostruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicolia motore e i rimorchi per trasporti specifici o per usospeciale, nonche' i veicoli blindati.3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, diconcerto con gli altri Ministri quando interessati,stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relativealle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonche' lemodalita' per il loro accertamento.4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano adisposizioni oggetto di direttive comunitarie leprescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predettedirettive; in alternativa a quanto prescritto neirichiamati decreti, se a cio' non osta il dirittocomunitario, l'omologazione e' effettuata in applicazionedelle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute neiregolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficioeuropeo per le Nazioni Unite - Commissione economica perl'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti -Direzione generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle enorme di unificazione riguardanti le materie di propriacompetenza.6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con unrimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dalregolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa delpagamento di una somma da lire centottomila a lirequattrocentotrentaduemila. Se i veicoli e i rimorchi sonoadibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzioneamministrativa e' da lire duecentosedicimila a lireottocentosessantaquattromila"."Art. 72 (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli amotore e loro rimorchi). - 1. I ciclomotori, i motoveicolie gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:a) dispositivi di segnalazione visiva e diilluminazione;b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno ilmotore termico;c) dispositivi di segnalazione acustica;d) dispositivi retrovisori;e) pneumatici o sistemi equivalenti.2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuotosuperiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo perla retromarcia. Gli autoveicoli devono altresi' essereequipaggiati con:a) dispositivi di ritenuta e dispositivi diprotezione, se trattasi di veicoli predisposti findall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi lecaratteristiche indicate, per ciascuna categoria diveicoli, con decreto del Ministro dei trasporti;b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162;c) contachilometri avente le caratteristiche stabilitenel regolamento.3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati conapparecchiature per il pagamento automatico di pedaggianche urbani, oppure per la ricezione di segnali edinformazioni sulle condizioni di viabilita'. Possonoaltresi' essere equipaggiati con il segnale mobileplurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche edisciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con idispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quantoapplicabili a tale tipo di veicolo.5. I rimorchi devono essere equipaggiati con idispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). Iveicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino dirimorchi ed i rimorchi devono altresi' essere equipaggiaticon idonei dispositivi di agganciamento.6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministrodell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivisupplementari di cui devono o possono essere equipaggiati iveicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loroparticolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza diparticolari norme di comportamento.7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti,stabilisce norme specifiche sui dispositivi diequipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condottidagli invalidi ovvero al loro trasporto.8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sonosoggetti ad omologazione da parte del Ministero deitrasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondomodalita' stabilite con decreti del Ministro dei trasporti,salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decretie' indicata la documentazione che l'interessato deveesibire a corredo della domanda di omologazione.9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresi'stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi,le prescrizioni tecniche relative al numero, allecaratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, lecaratteristiche del contrassegno che indica la conformita'dei dispositivi alle norme del presente articolo ed aquelle attuative e le modalita' dell'apposizione.10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono adispositivi oggetto di direttive comunitarie, leprescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predettedirettive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamatidecreti, l'omologazione e' effettuata in applicazione dellecorrispondenti prescrizioni tecniche contenute neiregolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficioeuropeo per le Nazioni Unite - Commissione economica perl'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero peruno dei dispositivi di cui sopra puo' essere riconosciutavalida in Italia a condizione di reciprocita' e fatti salvigli accordi internazionali.12. Con decreto del Ministro dei trasporti puo' esserereso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme diunificazione aventi carattere definitivo ed attinenti allecaratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio deidispositivi di cui al presente articolo.13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nelpresente articolo in cui alcuno dei dispositivi iviprescritti manchi o non sia conforme alle disposizionistabilite nei previsti provvedimenti e' soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lirecentottomila a lire quattrocentotrentaduemila"."Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita' allacircolazione e omologazione). - 1. I ciclomotori, imotoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi,per essere ammessi alla circolazione, sono soggettiall'accertamento dei dati di identificazione e della lorocorrispondenza alle prescrizioni tecniche ed allecaratteristiche costruttive e funzionali previste dallenorme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti daun normale velocipede e da un motore ausiliario dicilindrata fino a 50 cc, tale accertamento e' limitato alsolo motore.2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediantevisita e prova da parte dei competenti uffici dellaDirezione generale della M.C.T.C. con modalita' stabilitecon decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stessodecreto e' indicata la documentazione che l'interessatodeve esibire a corredo della domanda di accertamento.3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti oentita' tecniche, prodotti in serie, sono soggettiall'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguitodell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su unprototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto delMinistro dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicatala documentazione che l'interessato deve esibire a corredodella domanda di omologazione.4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio dinoleggio con conducente per trasporto di persone di cuiall'art. 85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o aservizio di linea per trasporto di persone di cui all'art.87, sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2.5. Fatti salvi gli accordi internazionali,l'omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Statoestero, puo' essere riconosciuto in Italia a condizione direciprocita'.6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoliprivi di carrozzeria. Il successivo accertamento sulveicolo carrozzato ha luogo con le modalita' previste nelcomma 2.7. Sono fatte salve le competenze del Ministerodell'ambiente"."Art. 79 (Efficienza dei veicoli a motore e lororimorchi in circolazione). - 1. I veicoli a motore ed iloro rimorchi durante la circolazione devono essere tenutiin condizioni di massima efficienza, comunque tale dagarantire la sicurezza e da contenere il rumore el'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizionitecniche relative alle caratteristiche funzionali ed aquelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devonocorrispondere i veicoli, particolarmente per quantoriguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, lafrenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e diilluminazione, la limitazione della rumorosita' e delleemissioni inquinanti.3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano adisposizioni oggetto di direttive comunitarie, leprescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttivestesse.4. Chiunque circola con un veicolo che presentialterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionaliprescritte, ovvero circola con i dispositivi di cuiall'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati,e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da lire centottomila a lirequattrocentotrentaduemila"."Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro dei trasportistabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e lemodalita' per l'effettuazione della revisione generale oparziale delle categorie di veicoli a motore e dei lororimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi lecondizioni di sicurezza per la circolazione e disilenziosita' e che i veicoli stessi non producanoemanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; lerevisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,sono effettuate a cura degli uffici provinciali dellaDirezione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sonostabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato ilcontrollo tecnico dei dispositivi che costituisconol'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai finidella sicurezza stessa.2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati inapplicazione del comma 1 sono mantenute in armonia conquelle contenute nelle direttive della Comunita' europearelative al controllo tecnico dei veicoli a motore.3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti altrasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva apieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoliper trasporto promiscuo la revisione deve essere dispostaentro quattro anni dalla data di prima immatricolazione esuccessivamente ogni due anni, nel rispetto dellespecifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarievigenti in materia.4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone connumero di posti superiore a nove compreso quello delconducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti dicose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva apieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per leautoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio conconducente e per i veicoli atipici la revisione deve esseredisposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottopostinell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e6.5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.,anche su segnalazione degli organi di polizia statale dicui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenzadei requisiti di sicurezza, rumorosita' ed inquinamentoprescritti, possono ordinare in qualsiasi momento larevisione di singoli veicoli.6. I decreti contenenti la disciplina relativa allarevisione limitata al controllo dell'inquinamento acusticoed atmosferico sono emanati sentito il Ministerodell'ambiente.7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli amotore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenzadei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni disicurezza per la circolazione, gli organi di poliziastradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per irilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficiodella Direzione generale della M.C.T.C. per la adozione delprovvedimento di revisione singola.8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare inrelazione a particolari e contingenti situazioni operativedegli uffici provinciali della Direzione generale dellaM.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioniperiodiche dei veicoli a motore capaci di contenere almassimo sedici persone compreso il conducente, ovvero conmassa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo' persingole province individuate con proprio decreto affidarein concessione quinquennale le suddette revisioni adimprese di autoriparazione che svolgono la propriaattivita' nel campo della meccanica e motoristica,carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che,esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli,esercitino altresi', con carattere strumentale oaccessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali impresedevono essere iscritte nel registro delle imprese esercentiattivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1,della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisionipossono essere altresi' affidate in concessione ai consorzie alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almenoin una diversa sezione del medesimo registro in modo dagarantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere inpossesso di requisiti tecnico-professionali, diattrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delleattivita' di verifica e controllo per le revisioni,precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, insua vece, il responsabile tecnico devono essere in possessodei requisiti personali e professionali precisati nelregolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tuttoil periodo della concessione. Il Ministro dei trasportidefinisce con proprio decreto le modalita' tecniche eamministrative per le revisioni effettuate dalle imprese dicui al comma 8.10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generaledella M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officinedelle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche acampione, sui veicoli sottoposti a revisione presso lemedesime. I controlli periodici sulle officine delleimprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalita'di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzionegenerale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad indirizzotecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profiliprofessionali corrispondenti alle qualifiche della excarriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. Irelativi importi a carico delle officine dovranno essereversati in conto corrente postale ed affluire alle entratedello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministerodei trasporti, la cui denominazione viene conseguentementemodificata dal Ministro del tesoro11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accertiche l'impresa non sia piu' in possesso delle necessarieattrezzature, oppure che le revisioni siano stateeffettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti, leconcessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, diconcerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffeper le operazioni di revisione svolte dalla Direzionegenerale della M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8,nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulleofficine ed ai controlli a campione effettuati dalMinistero dei trasporti - Direzione generale dellaM.C.T.C., ai sensi del comma 10.13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e conle modalita' che saranno stabilite con disposizioni delMinistro dei trasporti, trasmettono all'ufficio provincialecompetente della Direzione generale della M.C.T.C. la cartadi circolazione, la certificazione della revisioneeffettuata con indicazione delle operazioni di controlloeseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonche'l'attestazione del pagamento della tariffa da partedell'utente, al fine della relativa annotazione sulla cartadi circolazione cui si dovra' procedere entro e non oltresessanta giorni dal ricevimento della carta stessa.Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sara'a disposizione presso gli uffici della Direzione generaleM.C.T.C. per il ritiro da parte delle officine, cheprovvederanno a restituirla all'utente. Fino all'avvenutaannotazione sulla carta di circolazione la certificazionedell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce atutti gli effetti la carta di circolazione.14. Chiunque circola con un veicolo che non sia statopresentato alla prescritta revisione e' soggetto allasanzione amministrativa del pagamento di una somma da lireduecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione omessaper piu' di una volta in relazione alle cadenze previstedalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui sicircoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesadell'esito della revisione. Da tali violazioni discende lasanzione amministrativa accessoria del ritiro della cartadi circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II,del titolo VI.15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti dellequali sia stato accertato da parte dei competenti ufficiprovinciali della Direzione generale della M.C.T.C. ilmancato rispetto dei termini e delle modalita' stabilitidal Ministro dei trasporti ai sensi del comma 13, sonosoggette alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da lire cinquecentoquarantamila a lireduemilionicentossantamila. Se nell'arco di due annidecorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni,l'ufficio provinciale della Direzione generale dellaM.C.T.C. revoca la concessione.16. L'accertamento della falsita' della certificazionedi revisione comporta la cancellazione dal registro di cuial comma 8.17. Chiunque produce agli organi competenti attestazionedi revisione falsa e' soggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamilaa lire duemilionicentosessantamila. Da tale violazionediscende la sanzione amministrativa accessoria del ritirodella carta di circolazione, secondo le norme del capo I,sezione II, del titolo VI"."Art. 155 (Limitazione dei rumori). - 1. Durante lacircolazione si devono evitare rumori molesti causati siadal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore,sia dal modo in cui e' sistemato il carico e sia da altriatti connessi con la circolazione stessa.2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deveessere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deveessere alterato.3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzionesonora a bordo dei veicoli non si devono superare i limitisonori massimi di accettabilita' fissati dal regolamento.4. I dispositivi di allarme acustico, antifurtoinstallati sui veicoli devono limitare l'emissione sonoraai tempi massimi previsti dal regolamento e, in ogni caso,non devono superare i limiti massimi di esposizione alrumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 1 marzo 1991.5. Chiunque viola le disposizioni del presente articoloe' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da lire cinquantaquattromila a lireduecentosedicimila"."Art. 156 (Uso dei dispositivi di segnalazioneacustica). - 1. Il dispositivo di segnalazione acusticadeve essere usato con la massima moderazione e solamente aifini della sicurezza stradale. La segnalazione deve esserela piu' breve possibile.2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo disegnalazione acustica e' consentito ogni qualvolta lecondizioni ambientali o del traffico lo richiedano al finedi evitare incidenti, in particolare durante le manovre disorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se nericorre la necessita', il segnale acustico puo' esseresostituito da segnali luminosi a breve intermittenzamediante i proiettori di profondita', nei casi in cui cio'sia vietato.3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sonovietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo.Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche,e' consentito l'uso dei proiettori di profondita' a breveintermittenza.4. In caso di necessita', i conducenti dei veicoli chetrasportano feriti o ammalati gravi sono esentatidall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'usodei dispositivi di segnalazione acustica.5. Chiunque viola le disposizioni del presente articoloe' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da lire cinquantaquattromila e lireduecentosedicimila".- Il testo dell'art. 13 della legge n. 349/1986 e' ilseguente:"Art. 13. - 1. Le associazioni di protezioneambientale a carattere nazionale e quelle presenti inalmeno cinque regioni sono individuate con decreto delMinistro dell'ambiente sulla base delle finalita'programmatiche e dell'ordinamento interno democraticoprevisti dallo statuto, nonche' della continuita'dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo pareredel Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entronovanta giorni dalla richiesta.2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la primacomposizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, leterne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c),effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dellapresente legge, una prima individuazione delle associazionia carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinqueregioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, ene informa il Parlamento".
Art. 4.(Competenze delle regioni)1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entratain vigore della presente legge, definiscono con legge:a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazionid'uso del territorio ed indicando altresi' aree da destinarsi aspettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'apertoprocedono alla classificazione del proprio territorio nelle zonepreviste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori diqualita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo ildivieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuniconfinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generalistabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone gia'urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa dipreesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani dirisanamento di cui all'articolo 7;b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o deglienti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;c) modalita', scadenze e sanzioni per l'obbligo diclassificazione delle zone ai sensi della lettera a) per i comuni cheadottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, lemodalita' di controllo del rispetto della normativa per la tuteladall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioniedilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti adattivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizicommerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitanoalla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche'dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio diattivita' produttive;e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre aquelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione daparte dei comuni di piani di risanamento acustico;f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte deicomuni il cui territorio presenti un rilevante interessepaesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quellideterminati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), dellapresente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubbliciessenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;g) le modalita' di rilascio delle autorizzazioni comunali per losvolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogopubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego dimacchinari o di impianti rumorosi;h) le competenze delle province in materia di inquinamentoacustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale deiservizi di controllo di cui all'articolo 14;l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione dicui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;m) i criteri per la identificazione delle priorita' temporalidegli interventi di bonifica acustica del territorio.2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alledisponibilita' finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono lepriorita' e predispongono un piano regionale triennale di interventoper la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenzestatali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i),per la redazione dei quali le regioni formulano proposte nonvincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acusticodi cui all'articolo 7 al piano regionale.
Note all'art. 4:- Il testo dell'art. 1 della legge n. 146/1990 (normesull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubbliciessenziali e sulla salvaguardia dei diritti della personacostituzionalmente tutelati. Istituzione della commissionedi garanzia dell'attuazione della legge) e' il seguente:"Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge sonoconsiderati servizi pubblici essenziali, indipendentementedalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche sesvolti in regime di concessione o mediante convenzione,quelli volti a garantire il godimento dei diritti dellapersona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla sa-lute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' dicircolazione, all'assistenza e previdenza sociale,all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione.2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del dirittodi sciopero con il godimento dei diritti della persona,costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presentelegge dispone le regole da rispettare e le procedure daseguire in caso di conflitto collettivo, per assicurarel'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei dirittimedesimi, in particolare nei seguenti servizi elimitatamente all'insieme delle prestazioni individuatecome indispensabili ai sensi dell'art. 2:a) per quanto concerne la tutela della vita, della sa-lute, della liberta' e della sicurezza della persona,dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico; lasanita'; l'igiene pubblica; la protezione civile; laraccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quellispeciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente alcontrollo su animali e su merci deperibili;l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici,risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' lagestione e la manutenzione dei relativi impianti,limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;l'amministrazione della giustizia, con particolareriferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta'personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' aiprocessi penali con imputati in stato di detenzione; iservizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beniculturali;b) per quanto concerne la tutela della liberta' dicircolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbaniautoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali equelli marittimi limitatamente al collegamento con leisole;c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenzasociale, nonche' gli emolumenti retributivi o comunquequanto economicamente necessario al soddisfacimento dellenecessita' della vita attinenti a diritti della personacostituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione deirelativi importi anche effettuati a mezzo del serviziobancario;d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzionepubblica, con particolare riferimento all'esigenza diassicurare la continuita' dei servizi degli asili nido,delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche' losvolgimento degli scrutini finali e degli esami, el'istruzione universitaria, con particolare riferimentoagli esami conclusivi dei cicli di istruzione;e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione;le poste, le telecomunicazioni e l'informazioneradiotelevisiva pubblica".- La legge n. 142/1990 reca:"Ordinamento delle autonomie locali".
Art. 5.(Competenze delle province)1. Sono di competenza delle province:a) le funzioni amministrative in materia di inquinamentoacustico previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;b) le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cuiall'articolo 4;c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo14, comma 1.
Nota all'art. 5:- Per il titolo della legge n. 142/1990 si veda nellenote all'art. 4.
Art. 6.(Competenze dei comuni)1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali eregionali e i rispettivi statuti:a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteriprevisti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);b) il coordinamento degli strumenti urbanistici gia' adottaticon le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;d) il controllo, secondo le modalita' di cui all'articolo 4,comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tuteladall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioniedilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti adattivita' produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizicommerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitanoalla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche'dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio diattivita' produttive;e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplinastatale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodottedai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 258, e successive modificazioni;g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cuiall'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attivita' temporanee edi manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e perspettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delleprescrizioni indicate dal comune stesso.2. Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un annodalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano iregolamenti locali di igiene e sanita' o di polizia municipale,prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, conparticolare riferimento al controllo, al contenimento eall'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazionedegli autoveicoli e dall'esercizio di attivita' che impieganosorgenti sonore.3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interessepaesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facolta' diindividuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quellideterminati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondogli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensidell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicanoai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12giugno 1990, n. 146.4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi, deldecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, primadella data di entrata in vigore della presente legge. Sono fattisalvi altresi' gli interventi di risanamento acustico gia' effettuatidalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. Qualora dettiinterventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dallaclassificazione del territorio comunale, ai fini del relativoadeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari aquello necessario per completare il piano di ammortamento degliinterventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi aiprincipi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalleregioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).
Nota all'art. 6:- Per il titolo del D.Lgs. n. 285/1992 si veda nellenote all'art. 3.- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 146/1990 siveda nelle note all'art. 4.
Art. 7.(Piani di risanamento acustico)1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cuiall'articolo 2, comma 1, lettera g), nonche' nell'ipotesi di cuiall'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuniprovvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurandoil coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e coni piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. Ipiani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I pianicomunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cuiall'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devonocontenere:a) l'individuazione della tipologia ed entita' dei rumoripresenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanareindividuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;c) l'indicazione delle priorita', delle modalita' e dei tempiper il risanamento;d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per latutela dell'ambiente e della salute pubblica.3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi eparticolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del pianosi provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,lettera b).4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo puo' essereadottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al finedi perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitantila giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazionebiennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunaleapprova la relazione e la trasmette alla regione ed alla provinciaper le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il pianodi risanamento di cui al comma 1, la prima relazione e' allegata alpiano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione e' adottataentro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 7:- Per il titolo del D.Lgs. n. 285/1992 si veda nellenote all'art. 3.
Art. 8.(Disposizioni in materiadi impatto acustico)1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale aisensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fermerestando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente delConsiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successivemodificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti inconformita' alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico dellepopolazioni interessate.2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero surichiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti odelle opere predispongono una documentazione di impatto acusticorelativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delleseguenti opere:a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbaneprincipali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane discorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali),secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni;c) discoteche;d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installatimacchinari o impianti rumorosi;e) impianti sportivi e ricreativi;f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.3. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale delclima acustico delle aree interessate alla realizzazione delleseguenti tipologie di insediamenti:a) scuole e asili nido;b) ospedali;c) case di cura e di riposo;d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui alcomma 2.4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative anuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive,sportive e ricreative e a postazioni di servizi commercialipolifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano allautilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonche' ledomande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita'produttive devono contenere una documentazione di previsione diimpatto acustico.5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presentearticolo e' resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensidell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con lemodalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delleattivita' di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevedepossano produrre valori di emissione superiori a quelli determinatiai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenerel'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare leemissioni sonore causate dall'attivita' o dagli impianti. La relativadocumentazione deve essere inviata all'ufficio competente perl'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.
Note all'art. 8:- Il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 e' ilseguente:"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigoredella presente legge il Governo presenta al Parlamento ildisegno di legge relativo all'attuazione delle direttivecomunitarie in materia di impatto ambientale.2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttivecomunitarie in materia di impatto ambientale, le normetecniche e le categorie di opere in grado di produrrerilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali siapplicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e5, sono individuate con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consigliodei Ministri adottata su proposta del Ministrodell'ambiente sentito il Comitato scientifico di cui alsuccesivo art. 11, conformemente alla direttiva delConsiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno1985.3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministrodell'ambiente, al Ministro per i beni culturali eambientali e alla regione territorialmente interessata, aifini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. Lacomunicazione contiene l'indicazione della localizzazionedell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi esolidi, delle emissioni ed immissioni inquinantinell'atmosfera e delle emissioni sonore prodottedall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazioneo recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzionedei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve esserepubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu'diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'su un quotidiano a diffusione nazionale.4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regioneinteressata, di concerto con il Ministro per i beniculturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i qualila procedura di approvazione del progetto riprende il suocorso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministriin casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti suaree sottoposte a vincolo di tutela culturale opaesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede diconcerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.5. Ove il Ministro competente alla realizzazionedell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione delMinistero dell'ambiente, la questione e' rimessa alConsiglio dei Ministri.6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenticontrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientaleespresso ai sensi del comma 4, o comunque tali dacompromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologicoe ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette laquestione al Consiglio dei Ministri.7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beniculturali e ambientali nelle materie di sua competenza.8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nelcaso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge27 giugno 1985, n. 312 (convertito, con modificazioni,nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cuiagli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente dellaRepubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con ilMinistro dell'ambiente.9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggivigenti, puo' presentare in forma scritta, al Ministerodell'ambiente, al Ministero per i beni culturali eambientali e alla regione interessata istanze, osservazionio pareri sull'opera soggetta a valutazione di impattoambientale, nel termine di trenta giorni dall'annunciodella comunicazione del progetto".- Il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968, (Normesulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazionee autenticazione di firme) e' il seguente:"Art. 4 (Dichiarazione sostitutivo dell'atto dinotorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti,stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenzadell'interessato e' sostituita da dichiarazione resa esottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competentea ricevre la documentazione, o dinanzi ad un notaio,cancelliere, segretario comunale, o altro funzionarioincaricato dal sindaco, il quale provvede allaautenticazione della sottoscrizione con la osservanza dellemodalita' di cui all'art. 20".
Art. 9.(Ordinanze contingibili ed urgenti)1. Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessita' ditutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, ilpresidente della provincia, il presidente della giunta regionale, ilprefetto, il Ministro dell'ambiente, - secondo quanto previstodall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente delConsiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, conprovvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo aspeciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissionisonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinateattivita'. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facolta' e'riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, inbase alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.
Nota all'art. 9:- Il testo dell'art. 8 della legge n. 59/1987(Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamentodel Ministero dell'ambiente) e' il seguente:"Art. 8. - 1. Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'art.8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verifichinosituazioni di grave pericolo di danno ambientale e non sipossa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, diconcerto con i Ministri eventualmente competenti, puo'emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tuteladell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodonon superiore a sei mesi".
Art. 10.(Sanzioni amministrative)1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codicepenale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamenteadottato dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 9, e'punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire 2.000.000 a lire 20.000.000.2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa omobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e diimmissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissatiin conformita' al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e'punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dalire 1.000.000 a lire 10.000.000.3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente leggedallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, e' punitacon la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire500.000 a lire 20.000.000.4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione dellesanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e' versatoall'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuniper il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7,con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2,comma 1, lettere f) e h).5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le societa' egli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relativeinfrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamentodei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre epresentare al comune piani di contenimento ed abbattimento delrumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente conproprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalita'e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quotafissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti perle attivita' di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutturestesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimentodel rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota e'determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancioprevisti per le attivita' di manutenzione. Nel caso dei servizipubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cuiall'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto dellaloro attuazione e' demandato al Ministero dell'ambiente.
Art. 11.(Regolamenti di esecuzione)1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presentelegge, con decreto del Presidente della Repubblica, previadeliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministrodell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettivacompetenza, con i Ministri della sanita', dell'industria, delcommercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, deilavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti diesecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alladisciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal trafficoveicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche delcontributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddettiservizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e perattivita' sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura,nonche' dalle nuove localizzazioni aeroportuali.2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati conle direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle areeesclusivamente interessate da installazioni militari e nelleattivita' delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordidai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 12.(Messaggi pubblicitari)1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma2, e' inserito il seguente:"2-bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica e aiconcessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva ditrasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonorasuperiore a quella ordinaria dei programmi".2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopola data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e lesanzioni sono disposte ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio1992, n. 74.
Note all'art. 12:- Il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)cosi' come modificato dall'art. 3 del D.-L. n. 408/1992 edall'art. 9 del D.-L. n. 323/1993 e come ulteriormentemodificato dalla presente legge e' il seguente:"Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita'). - 1. Lapubblicita' radiofonica e televisiva non deve offendere ladignita' della persona, non deve evocare discriminazioni dirazza, sesso e nazionalita', non deve offendere convinzionireligiose ed ideali non deve indurre a comportamentipregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente,non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni,e ne e' vietato l'inserimento nei programmi di cartonianimati.2. La pubblicita' televisiva e radiofonica deve esserericonoscibile come tale ed essere distinta dal resto deiprogrammi con mezzi ottici o acustici di evidentepercezione.2-bis. E' fatto divieto alla concessionaria pubblica eai concessionari privati per la radiodiffusione sonora etelevisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari conpotenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi.3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva delConsiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989(89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durantela trasmissione di opere teatrali, cinematografiche,liriche e musicali e' consentito negli intervalliabitualmente effettuati nelle sale teatrali ecinematografiche. Per le opere di durata programmatasuperiore a quarantacinque minuti e' consentita unaulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E' consentitauna ulteriore interruzione se la durata programmatadell'opera supera di almeno venti minuti due o piu' atti otempi di quarantacinque minuti ciascuno.4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, compostada non oltre cinque membri e da lui stesso nominata trapersonalita' di riconosciuta competenza, determina le operedi alto valore artistico, nonche' le trasmissioni acarattere educativo e religioso che non possono subireinterruzioni pubblicitarie.5. E' vietata la pubblicita' radiofonica e televisivadei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamentecon ricetta medica. Il Ministro delle poste e delletelecomunicazioni emana con proprio decreto normesull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazionedegli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consigliodelle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da partedella concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 percento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque nonsuperiore al 2 per cento nel corso di un'ora deve essererecuperata nell'ora antecedente o successiva.7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivida parte dei concessionari privati per la radiodiffusionetelevisiva in ambito nazionale non puo' eccedere il 15 percento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunquenon superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deveessere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Unidentico limite e' fissato per i concessionari privatiautorizzati, ai sensi dell'art. 21, a trasmettere incontemporanea su almeno dodici bacini di utenza, conriferimento al tempo di programmazione in contemporanea.8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonicida parte dei concessionari privati non puo' eccedere perogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per centoper la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale,il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale olocale da parte dei concessionari a carattere comunitario.9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivida parte dei concessionari privati per la radiodiffusionetelevisiva in ambito locale non puo' eccedere il 20 percento di ogni ora di programmazione e il 15 di ogni ora edi ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza,comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora,deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidianadedicato alla pubblicita' da parte dei concessionariprivati per la radiodiffusione televisiva in ambitonazionale e' portato al 20 per cento se comprende forme dipubblicita' come le offerte fatte direttamente al pubblicoai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio diprodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restandoi limiti di affollamento giornaliero e orario di cui alcomma 7 per le forme di pubblicita' diverse dalle offertedi cui al presente comma. Per i medesimi concessionari iltempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte nondeve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per laradiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempomassimo di trasmissione quotidiana dedicato allapubblicita', qualora siano comprese le altre forme dipubblicita' di cui al comma 9-bis, come le offerte fattedirettamente al pubblico, e' portato al 35 per cento, fermorestando il limite di affollamento orario e giornaliero pergli spot di cui al comma 9.9-quater. Ai concessionari privati per laradiodiffusione televisiva in ambito locale gli indici dicui al comma 9-ter si applicano a partire dal 31 dicembre1993.10. La pubblicita' locale e' riservata ai concessionariprivati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto iconcessionari privati per la radiodiffusione sonora etelevisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblicadevono trasmettere messaggi pubblicitaricontemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti ibacini serviti. I concessionari privati che abbianoottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 21, possonotrasmettere, oltre alla pubblicita' nazionale, pubblicita'locale diversificata per ciascuna zona oggetto dellaautorizzazione, interrompendo temporaneamentel'interconnessione.11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausoledei contratti di pubblicita' che impongono ai concessionariprivati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivirispetto ai messaggi pubblicitari.12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazionesi intende ogni contributo di un'impresa pubblica oprivata, non impegnata in attivita' televisiva oradiofoniche o di produzione di opere audiovisive oradiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo dipromuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, lesue attivita' o i suoi prodotti.13. I programmi sponsorizzati devono rispondere aiseguenti criteri:a) il contenuto e la programmazione di unatrasmissione sponsorizzata non possono in nessun casoessere influenzati dallo sponsor in maniera tale da lederela responsabilita' e l'autonomia editoriale deiconcessionari privati o della concessionaria pubblica neiconfronti delle trasmissioni;b) devono essere chiaramente riconoscibili comeprogrammi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipodello sponsor all'inizio o alla fine del programma.b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggiodei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo,specialmente facendo riferimenti specifici di caratterepromozionale a detti prodotti o servizi.14. I programmi non possono essere sponsorizzati dapersone fisiche o giuridiche la cui attivita' principaleconsista nella fabbricazione o vendita di sigarette o dialtri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o venditadi superalcolici, nella fabbricazione o vendita dimedicinali ovvero nella prestazione di cure medichedisponibili unicamente con ricetta medica.15. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggipubblicitari nella misura minima del 2 per cento delladurata dei programmi stessi da comprendersi nel limite diaffollamento giornaliero. Il Garante, entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, propone al Ministro delle poste e delletelecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, condecreto, una piu' dettagliata regolamentazione in materiadi sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica siaper i concessionari privati.16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente delConsiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle postee delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministrodelle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed ilConsiglio dei Ministri, stabilisce il limite massimo degliintroiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventiche la concessionaria pubblica potra' conseguire nell'annosuccessivo. Tale limite viene fissato applicando, a quellostabilito per l'anno precedente, la variazione percentualeprevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo perl'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto sidiscosti da quello effettivo, il limite massimo degliintroiti pubblicitari per l'anno successivo terra' contodell'aumento o della diminuzione verificatisi17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presentearticolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975,n. 103, art. 15, hanno validita' fino al 31 dicembre 1992.In tempo utile il Garante propone, nella relazione annualedi cui al comma 13 dell'art. 6, in relazione alle nuovedimensioni comunitarie e all'andamento del mercatopubblicitario, le necessarie ed opportune modificazionialla suddetta normativa. Il Governo provvede alleconseguenti iniziative legislative.18. L'art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e'abrogato".- Il D.Lgs. n. 74/1992 reca:"Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia dipubblicita' ingannevole".
Art. 13.(Contributi agli enti locali)1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concederecontributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese daeffettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione delsistema di monitoraggio e di controllo, nonche' per le misurepreviste nei piani di risanamento.2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1del presente articolo, e' data priorita' ai comuni che abbianoadottato i piani di risanamento di cui all'articolo 7.
Art. 14.(Controlli)1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare lefunzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presentelegge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuniricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutturedelle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21gennaio 1994, n. 61.2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative alcontrollo sull'osservanza:a) delle prescrizioni attinenti il contenimentodell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dallesorgenti fisse;b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6,relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e daattivita' svolte all'aperto;c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relativeall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenutidella documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presentearticolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente,nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza,puo' accedere agli impianti ed alle sedi di attivita' checostituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni ei documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.Tale personale e' munito di documento di riconoscimento rilasciatodall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale nonpuo' essere opposto per evitare od ostacolare le attivita' diverifica o di controllo.
Nota all'art. 14:- Il D.L. n. 496/1993, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 61/1994, reca:"Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione deicontrolli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionaleper la protezione dell'ambiente".
Art. 15.(Regime transitorio)1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale edei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, finoall'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi siapplicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, ledisposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio deiministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture deitrasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2,e 6, comma 2.2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissatidalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il pi-ano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, entro iltermine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunalesecondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), dellapresente legge. Nel piano di risanamento dovra' essere indicato conadeguata relazione tecnica il termine entro il quale le impreseprevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui allapresente legge.3. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devonoadeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi delterritorio comunale entro il termine previsto per la presentazionedel piano stesso.4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con ilMinistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro seimesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione delledisposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991.
Art. 16.(Abrogazione di norme)1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previadeliberazione del Consiglio dei ministri, e' emanato, ai sensidell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministricompetenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati gliatti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogaticon effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
Nota all'art. 16:- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge n.400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo eordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'il seguente:"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previadeliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito ilConsiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per ladisciplina delle materie, non coperte da riserva assolutadi legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggidella Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'regolamentare del Governo, determinano le norme generaliregolatrici della materia e dispongono l'abrogazione dellenorme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore dellenorme regolamentari".
Art. 17.(Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi' 26 ottobre 1995SCALFARODINI, Presidente del Consiglio dei MinistriVisto, il Guardasigilli: DINILAVORI PREPARATORICamera dei deputati (atto n. 63):Presentato dall'on. SCALIA ed altri il 15 aprile 1994.Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX(Trasporti), in sede referente, il 19 novembre 1994, conpareri delle commissioni I, II, V, VII, X, XI e XII.Esaminato dalle commissioni riunite il 21 settembre1994; il 23 febbraio 1995; il 2, 8, 22 e 30 marzo 1995.Relazione scritta annunciata il 6 aprile 1995 (atto n.63/A - relatori onorevoli CALZOLAIO e CASTELLI).Esaminato in aula e approvato il 25 maggio 1995 in untesto unificato con atti n. 198 (CALZOLAIO ed altri), n.678 (DELLA VALLE e BERTUCCI) e n. 1490 (BENETTO RAVETTO edaltri).Senato della Repubblica (atto n. 1777):Assegnato alla 13a commissione (Ambiente), in sededeliberante, il 13 giugno 1995 con pareri delle commissioni1a, 2a, 4a, 5a, 7a, 8a, 10a, 12a, della giunta per gliaffari delle Comunita' europee e della commissione per lequestioni regionali.Esaminato dalla 13a commissione il 19 e 27 luglio 1995;il 19 e 20 settembre 1995 e approvato, con modificazioni,il 21 settembre 1995.Camera dei deputati (atto n. 63/B):Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX(Trasporti), in sede referente, il 28 settembre 1995, conpareri delle commissioni I, II, VII, X e XI.Esaminato dalle commissioni riunite il 4 e l'11 ottobre1995.Esaminato in aula il 16 ottobre 1995 e approvato il 18ottobre 1995.

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