Attuale quantomai contradditorio. Infatti, districarsi nella miriade di sentenze della Cassazione non è facile, trovando spesso disposizioni in contrasto tra loro. Questo perchè ogni danno ha la sua storia. Ma veniamo a quello che più frequentemente si verifica nella vita di condominio:
Il balcone in questione è un prolungamento dell'appartamento al piano di sopra, è una superficie accessoria con diritto e privilegio di calpestio da parte del proprietario di quella unità immobiliare. Questo significa che, la manutenzione e il corretto funzionamento dello scolo delle acque meteoriche, sia a totale carico e cura del proprietario. Il condominio non è responsabile dei danni derivanti da infiltrazioni nei balconi di proprietà. Danni cagionati da infiltrazioni nel balcone di proprietà, vanno risarciti dal proprietario del balcone. Ora fin qui è tutto chiaro, ovvero, il proprietario del balcone deve fare si che la guaina impermeabilizzante del suo calpestio faccia il suo dovere senza più causare danni alla proprietà sottostante. Ma sul ripristino dell'intonaco del cielino dello stesso ( la parte che dalla proprietà del piano di sotto è visibile) vi sono alcune contraddizioni: alcune sentenze infatti parlano di ripristino a totale carico del proprietario del balcone con calpestio ( quindi del piano di sopra) ( vedi Cass. Sez. III Civile, n. 22370 del 29 novembre 2004 ).Ma trovare la giusta funzione del terrazzo, nella maniera che più aggrada o meglio soddisfi le condizioni di ripartizione della spesa non è sempre semplice. Infatti se il terrazzo è di uso esclusivo di una proprietà, e costituisce un prolungamento dell' U.I. ad uso esclusivo al di fuori dei muri perimetrali, costituisce motivo di applicabilità delle spese di manutenzione e danni derivati da infiltrazioni a completo carico del proprietario. Vero è che in caso di balconi in "pila", e cioè sovrapposti l'uno sull'altro, in cui il cielino del balcone sovrastante, costituisce "commodum" di copertura, punto d'attacco di impianto di illuminazione e attacco per tenda concordato e consensuale, viene da sè che la manutenzione del cielino è a carico del proprietario del piano inferiore. In caso di infiltrazioni però, ove vi sia un distaccamento dell'intonaco derivante da infiltrazioni d'acqua, andrebbe applicato il principio del "lastrico solare" ovvero le spese andrebbero ripartite per 1/3 a carico del proprietario del terrazzo che fa danno, e 2/3 ripartito per millesimi di proprietà di chi gode della funzione di copertura. Viene da sè che sembra ingiusta ed iniqua, ma è proprio per la molteplicità dei casi, che non esiste un articolo assoluto che definisca la corretta ripartizione della spesa, se non dopo un'attenta analisi della struttura in oggetto, della funzione intrinseca e dall'uso e beneficio che ne deriva.
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venerdì 12 novembre 2010
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