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lunedì 30 ottobre 2017
Ripartizione franchigia da polizza Globale Fabbricato per danni causati da parti private
E' consuetudine ritenere che la franchigia ricada sulle tasche dell'assicurato, ma una polizza Globale Fabbricato, che contempla la RC della conduzione e quindi da danni causati dai singoli appartamenti a terzi, individua una condizione operante "aggiuntiva", quindi la RC della Conduzione, con ricerca e riparazione per danni da acqua ( ad esempio) estendendo la copertura anche alle parti private.
Nel caso del condominio, laddove vi sia questa copertura, per un danno cagionato da una tubazione privata ( ad es. piletta doccia di un bagno, flessibile di una lavatrice, raccordo di collegamenti di lavastoviglie, scarichi cucina ecc...) l'accollamento della franchigia non è attribuibile all'assicurato, ovvero il condominio e ovvero la pluralità dei partecipanti per millesimi di proprietà, danneggiato compreso.
Vada considerato, infatti, la fattispecie delle tubazioni che per conformazione dell'arredo interno di un appartamento possono essere modificate, spostate, fino all'innesto con le colonne verticali di scarico ( queste sono parti comuni).
Le parti comuni, così come disciplinate dall'art. 1117 C.C. e di cui il condominio ne risponde appunto ai sensi dell'art. 1130 C.C. e seguenti, non vanno confuse con tutto quello che si trova all'interno di un solaio o di un muro.
Ecco quindi che la rottura accidentale di uno scarico di un bagno, ad esempio del tubo di scarico della lavatrice, in quanto accidentale, può essere coperto dalla RC della conduzione e dalla garanzia operante "danni da acqua" condominiale, anche se si tratta di parti private.
Tali parti, in quanto private, una volta periziata l'origine del danno, individuano quindi in maniera univoca la responsabilità e del danno e del soggetto tenuto al risarcimento.
Nell'ipotesi che il condominio non disponga di assicurazione globale fabbricato, ogni singolo potrebbe avere ragionevolmente stipulato una propria polizza sul proprio immobile.
In caso di danno, il danneggiante attiverebbe la polizza di cui è contraente, risarecendo il danno e accollandosi la franchigia.
Analogamente, l'estensione della copertura della polizza condominiale sulle parti private, agisce sia sul fronte della copertura sia sul fronte dell'applicazione franchigia.
La franchigia, come ne consegue, va risarcita da chi ha cagionato il danno, in quanto parte concorrente alla somma liquidata e di riconoscimento del danno, riportato in perizia.
Pertanto è bene, per un amministratore condominiale, sincerarsi sul corretto recepimento dei concetto sopra esposti, in quanto è frequente l'atteggiamento contrario di un condòmino che si rifiuta di pagare la franchigia in quanto ritiene sia un onere del condominio.
Il condominio è una plurailtà di parti private, tenute insieme da parti comuni.
Chi vive in condominio deve sempre considerare in primis la buona diligenza del possesso di un bene, senza aspettarsi che tutto e sempre, sia a carico di tutti.
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