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martedì 20 marzo 2012
21 Marzo 2012: Entra in vigore il decreto Milleproroghe - Mediazione civile obbligatoria in condominio
Il Presidente della Repubblica ha poi promulgato il provvedimento, ricordando in una nota che il governo e i gruppi parlamentari si sono impegnati per il futuro ad attenersi ad una sostanziale inemendabilità dei decreti.
La legge di conversione conferma l'entrata in vigore il 21-03-2012 della disciplina sull'obbligatorietà della mediazione civile, con la previsione del rinvio di un anno per le sole controversie in materia di condominio e sinistri stradale.
In pratica presto in condominio sarà obbligatorio il tentativo di mediazione per le liti, presso una camera abilitata, prima di finire in tribunale. Questo alleggerirà sostanzialmente la macchina della giustizia italiana, già oberata da anni da contenziosi in materia di condominio.
martedì 22 marzo 2011
Amministratore Mediazione e conciliazione in condominio
Il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 detta norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione di contenziosi civili e commerciali.
L’articolo 5, al comma primo di tale decreto, sancisce che l’obbligo di conciliazione o quantomeno il tentativo, va applicato anche in materia di condominio, con la propedeuticità di un’azione che deve precedere l’eventuale ricorso in giudizio di dispute, contenziosi o liti.
Ad oggi tuttavia, la domanda di conciliazione, resta ancora facoltativa, ma tra circa un anno, diventerà obbligatorio intraprendere la strada conciliatoria per dispute e liti condominiali, prima di portare il tutto in tribunale.
Nella casistica di situazioni in condominio che possano essere contemplate dalla conciliazione, sono spesso legate a situazioni che riguardano le proprietà esclusive e quelle condominiali, le delibere assembleari, violazione del regolamento di condominio.
La conciliazione di per sé, altro non è che il tentativo di risolvere bonariamente e tramite accordo tra le parti il contenzioso, che altrimenti necessiterebbe di essere posto a giudizio. Un esempio pratico è l’impugnazione di una delibera da parte di un condomino che la reputa nulla e su cui ha da obiettare. E fino ad eventuale annullamento da parte dell’autorità giudiziaria, l’amministratore ha l’obbligo di eseguire le delibere assembleari ai sensi dell’art. 1130 del Codice Civile: ma di fronte ad una impugnazione, se nella veste dell’amministratore si configura anche quella del conciliatore, come potrà questi esercitare la propria attribuzione dei poteri di eseguire la delibera e nel contempo avviare una conciliazione finalizzata ad un accordo tra le parti? Questo nuovo decreto, dunque lascia ancora un po’ di perplessità, e trovandosi in attuazione da pochissimo tempo ancora, non si possono avere dei riscontri tangibili della sua efficacia in materia di condominio.