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martedì 29 luglio 2014

Piano casa in condominio: quali maggioranze per approvazione in assemblea?

Riporto di seguito la domanda di un lettore, il sig. Romano che pone un quesito di sicuro interesse:

"In un condominio composto da 20 villini a schiera , ogni villino e' composto da un appartamento al piano terra ed uno al primo piano. Utilizzando spazi esclusivamente privati, (non si vanno a toccare spazi condominiali ), in ampliamento si vorrebbe realizzare una stanza al piano terra e di conseguenza realizzare un terrazzo per l'appartamento del primo piano . Si utilizzeranno le norme riguardanti il piano casa. La domanda e' : si necessita della approvazione dell' assemblea condominiale ? Se si , quale maggioranza in millesimi e' necessaria? Molte grazie, Romano Chiedo scusa. Con riferimento alla mail di pochi minuti fa' , dal' art. 1122 della nuova legge sembrerebbe che non sia necessaria l'approvazione del condominio ma solo informare l'amministratore che ne riferisce al' assemblea. Ancora grazie, Romano ".

Risposta: Gentile sig. Romano, è bene partire da un presupposto geografico che determina la validità della mia risposta. Infatti le Regioni, in materia di "Piano Casa" hanno adottato criteri differenti, quindi quello che è valido nella Regione Marche, può non esserlo nel Lazio o in Lombardia. Il mio riferimento trova appunto fondamento nella L.R. 19/2010 della Regione Marche ad esempio. Con essa, si è riformulato il testo della Legge precedente, limitando l'applicabilità di incremento di cubatura all'esclusiva proprietà dell'interessato. In questo modo, tutta la mescolanza di metri cubi delle varie proprietà (a me non interessa, ti vendo i miei metri cubi...) è stata tolta dai giochi.
Ora chiaramente, il piano casa è applicabile solo e in massima misura in quella stabilita dalla legge. Per ogni unità immobiliare.
Ora, è transitiva la deduzione che così stando le cose, se aumento del 20% la mia abitazione, posso perchè la legge me lo consente, e dunque, che vuole da me il condominio?
Nel caso di specie, una schiera di 20 villette è armonizzato dall'uguaglianza delle singole, siano esse disposte in fila esatta o in diagonale o comunque sia stato realizzato. Un bene comune è il decoro architettonico, o estetica del "condominio". Immaginiamo che la villetta centrale, realizzi una stanza nel mezzo del giardino, e il piano di sopra quindi un terrazzo. La disarmonia percepita diventa quindi apprezzabile? E' considerato alterato il decoro architettonico? L'art. 1122 di cui parla, riporta che nelle parti "attribuite in proprietà esclusivao destinate all'uso individuale, il condòmino NON può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni, ovvero determino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al DECORO ARCHITETTONICO dell'edificio." Quindi, visto che l'argomento determinante è il decoro architettonico, viene da chiedersi: quale maggioranza può valutare tale alterazione?
La risposta è dubbia: in realtà se il pregiudizio al decoro è reale, basterebbe l'obiezione anche di un solo condòmino. Questo implicherebbe la garanzia assoluta solo da una maggioranza di 1000 millesimi.
Ma qualsiasi lavoro che interessa la facciata da un condominio, dalla scelta del suo colore, o un lavoro di straordinaria manutenzione, la maggioranza di cui al secondo comma art. 1136 è già garante di una buona dose di sicurezza. Esprimo dunque che in un contesto assembleare dove la maggioranza esprime parere favorevole, con un valore di oltre 500 millesimi, ritengo che si possano dormire sonni tranquilli. Ma laddove ad una proposta come da lei descritta, dovessi avere un'equa distribuzione di pareri, forse desisterei dall'impresa.

giovedì 25 febbraio 2010

Piano casa in condominio - Guida al piano casa e condominio

L'aumento di cubatura previsto dal piano casa, costituisce una materia di confronto con limitazioni e normative imposte dal codice civile, comuni e regolamento condominiale.
Partiamo dal codice civile: Gli articoli 1120 e 1122 vietano la realizzazione di opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio, che pregiudichino la stabilità e sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo dei condomini. Inoltre l'articolo 1127 vieta la sopraelevazione se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono. Quindi è bene partire dal codice civile che sta sopra ogni regolamento condominial o piano regolatore. Se una sola di queste condizioni è violata, il piano casa non è applicabile.
I comuni: il loro potere nei confronti delle richieste dell'applicazione del piano casa, è limitato alla concessione della DIA, documento che in ogni circostanza va presentato da un tecnico abilitato il quale dichiarerà unitamente alla presentazione della domanda, la conformità del progetto alle norme urbanistiche nazionali e regionali e ai regolamenti edilizi che variano da comune a comune.
Il regolamento di condominio viene in ultima analisi. Fatte salve le precedenti, il piano casa è applicabile anche in relazione a determinate peculiarità:
- se il lavori rientrano nella normale ristrutturazione, nessun condomino può opporsi. Se si tratta di un'opera di manutenzione straordinaria o di innovazione, una volta ottenuta la DIA, è necessaria l'approvazione dell'assemblea condominiale e i millesimi di approvazione variano a seconda del progetto. Se si tratta di una innovazione, ad esempio la chiusura di un terrazzo, costruzione di nuovi locali, verande, basta il consenso di 500 millesimi. Se si tratta invece di una ristrutturazione servono 667 millesimi della stessa.
Nel caso particolare di parti comuni ad uso esclusivo, in cui si voglia adibire ad alloggio, cambiandone la destinazione d'uso, è necessario anche il ricalcolo delle tabelle millesimali, oltre all'unanimità dell'assemblea che dovrà deliberarne la vendita dell'area al condomino interessato.
Ritornando ai limiti comunali circa l'applicazione del piano casa, il regolamento edilizio una volta contemplata la possibilità di ampliamento, può imporre dei limiti o restrizioni circa la scelta dei colori, dell'uso materiali o tecniche costruttive.

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