Nei lunghi decenni di materia condominiale, dettata dalle norme codicistiche in uso e presto revisionate con la legge sulla riforma del condominio, si è più volte dibattuto sulla nullità di una delibera che venga adottata senza la regolare convocazione dell'assemblea, o con una maggiranza inappropriata o insufficiente. Una recentissima sentenza della Cassazione, la numero 19605 del 12 Novembre 2012, ha fatto ulteriore luce sulla linea già da tempo adottata circa la nullità e l'annullabilità di una delibera. Ora spieghiamo l'essenza della sentenza, poi spiegherò, da amministratore, gli effetti.
Dunque tutto quanto concerne il vizio di convocazione dell'assemblea, nella forma e nella regolarità, la maggioranza con cui viene assunta una delibera, non costituisce presupposto di nullità per una delibera, in quanto essa è annullabile per effetto di formale impugnazione da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica della stessa o dal giorno del verbale se il dissenziente è presente. Questo di fatto da una concreta possibilità a chiunque, conscio del fatto di una delibera presa in maniera impropria, di farla annullare. Ma, per contro, consente di liberare il condominio dall'immobilismo delle mancanze dei quorum, o di costituirsi in assemblea anche a mezzo di convocazioni meno formali. Da una parte per un amministratore è un bene tutto ciò, in quanto può accontentare i condòmini che vogliono risparmiare sulle spese postali, evitando raccomandate, ad esempio. Se la raccomandata era una condizione necessaria e sufficiente per difendersi dal presupposto di nullità di una delibera, ora non è più così, o almeno questo è l'orientamento.
Con la riforma del condominio presto convertita in legge, ci sarà tuttavia un punto fermo anche per le assemblee in seconda convocazione: ovvero la maggioranza minima di partecipanti perchè l'assemblea sia costituita.
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venerdì 4 gennaio 2013
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