Date le numerose richieste che vengono evase via web a proposito di situazioni critiche nelle finanze condominiali cagionate da pagamenti arretrati per inquilini morosi è bene spendere qualche parola in più.
In questo periodo di crisi mondiale dell'economia, scendendo nella peculiarità della casistica italiana, i casi in cui un capofamiglia si trova in cassa integrazione e non è in grado di pagare le spese condominiale si contano a migliaia.
Di certo non si può parlare di una negligenza nell'assolvere gli oneri nei confronti del condominio, e forse è meglio pagare di impossibilità. Tuttavia, in un condominio le spese vanno sostenute, pena la sospensione dei servizi e delle utenze. Questo vale per spiegare il fatto che un amministratore, sebbeno comprenda la situazione nei confronti di un condomino moroso, non può non svolgere il suo lavoro, ovvero sollecitare quanto dovuto. Se non facesse ciò, gli altri condomini i quali non abbiano debiti pendenti, troverebbero il modo di poter dire che l'amministratore non svolge il suo lavoro. L'amministratore è tenuto a dimostrare che se le scandenze non vengono rispettate, a tempo debito abbia provveduto alla comunicazione nei confronti dei condomini morosi. Se non lo facesse, si pone nella condizione di essere messo in discussione e rischia di perdere l'incarico. Per cui a sua volta, provvederà a sollecitare il dovuto all'inquilino prima e al proprietario poi.
Questo perchè la legge prevede che qual'ora l'inquilino moroso non possa sostenere le spese o non voglia, la rivalsa del condominio avverrà nei confronti del proprietario che suo malgrado dovrà pagare le quote arretrate. Quindi la comunicazione anche tra inquilino e proprietario è fondamentale: perchè dico ciò? Perchè se da parte dell'inquilino moroso c'è la volontà di provvedere poi al rimborso delle quote arretrate nei confronti del proprietario a causa di una momentanea impossibilità nel farlo, potrebbero sussistere i motivi per una normale durata del contratto. Altrimenti, il proprietario potrà richiedere lo scioglimento dello stesso qualora sia maturato un debito pari al doppio di una mensilità del canone d'affitto.
Il link rimanda all'importanza della conciliazione nel mondo giudiziario e sopratutto nelle casistiche condominiali.
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giovedì 14 gennaio 2010
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