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giovedì 16 aprile 2015

Condominio - Convocazione di assemblea, raccomandata, fax, Pec e obblighi di forma.

Ora che la "riforma del condominio" è entrata a pieno regime giurisprudenziale, questo articolo è un atto dovuto, da addetto ai lavori. La definizione "regime giurisprudenziale", sta a significare che a distanza di quasi due anni dall'entrata in vigore dei nuovi articoli di Codice Civile e sue Disposizioni Attuative, possiamo cominciare ad analizzare le prime sentenze riguardo ad alcune delibere viziate dalla forma della convocazione dell'assemblea ordinara o straordinaria.
Questo argomento interessa in principal luogo i colleghi, amministratori di condominio che come me, spesso, si trovano a dover mediare tra la necessità di fare "economia" nelle spese postali, e la dura lex, sed lex, che rispetto al passato ora fa menzione di una "forma", da osservare nel metodo di convocazione delle adunenze.
Entrando nello specifico, il riferimento normativo è l'art. 66 Disp. Att. CC, che prevede la forma scritta. E su questo non ci piove.
Il legislatore, però, elenca una serie di mezzi per la trasmissione del documento di convocazione, che di comune hanno solo il fatto di essere "scritto". Posto che il rischio di una delibera assunta in un'assemblea convocata in maniera differente dai mezzi elencati al suddetto articolo è solo annullabile, ora viene da chiedersi quali mezzi offrono la tutela massima per amministratore e condominio, affinchè una delibera non sia annullabile per questo genere di vizio.
La risposta viene da sè: la PEC e la Raccomandata con ricevuta di ritorno. La prima gratuita, la seconda molto onerosa.
Gli altri metodi? Ad interpretazione. Di chi? Del giudice chiamato a annullare la delibera. E perchè questo? Molto semplice: il fax, seppur menzionato, può arrivare bianco nel dispositivo del destinatario, o la carta si inceppa, o del tutto mancante e l'apparecchio ha la memoria piena. Risultato, per l'amministratore il rapporto di avvenuta trasmissione e la mancanza del documento nelle mani del destinatario.
In questo caso, quindi, a chi darà ragione il giudice?
L'amministratore potrà esibire il rapporto di trasmissione del fax, e il condòmino che ha presentato impugnazione della delibera, invece, la tesi secondo la quale l'apparecchio era rotto, difettoso, senza carta o il foglio bianco o illeggibile. Quindi, viene da chiedersi se gli assolvimenti che l'amministratore è tenuto a rispettare ex art. 66 Disp. Att. CC siano corretti e inoppugnabili. Fino a prova contraria, il mezzo FAX è definito tra quelli previsti dall'articolo di riferimento.
Ma la sostanza è: è sufficiente dimostrare che si sia "spedita" la convocazione?
Evidentemente si, dal momento che anche la "raccomandata " menzionata nell'articolo, non è accompagnata dalla specifica "con avviso di ricevimento", quindi ne consegue che anche la raccomandata semplice, quella cioè che prevede solo la distinta di invio, è valida.
Allora, perchè non può esserlo una PEC inviata ad un indirizzo email non certificato?
Una PEC, che viene inviata ad un indirizzo PEC o indirizzo non certificato, passa automaticamente attraverso l'ente certificatore, che ne attesta la presa in gestione, tramite una email di accettazione, recante orario data e indirizzo del destinatario.
Ordunque, tale frangente, dal momento che tale "certificato di consegna" viene rilasciato da un ente certificatore, può avere la validità di una distinta di un ufficio postale.
L'obbligo di poter dimostrare di aver convocato tutto potrebbe dunque essere assolto. E quindi?
Un condòmino potrebbe dire che non controlla abitualmente la propria casella di posta? Bene, allo stesso modo potrebbe dimenticarsi di controllare il vassoio della carta del proprio fax. La situazione è analoga e poco cambia. Per di più, l'indirizzo email può essere menzionato nei moduli in compilazione per l'anagrafe condominiale, ottenendo l'amministratore così una dichiarazione che un eventuale indirizzo email, fa parte dei mezzi di comunicazione che, con la diligenza del buon padre di famiglia, viene periodicamente controllato e considerato valido.
Il mio breve trattato vuole essere una anticipazione di proposte atte a verificare che il centro di accettazione telematico degli enti certificatori di posta elettronica certificata, possa essere considerato attendibile e valido al pari di un ufficio postale o di posta privata.
Tale assunto, poi è preso in assenza della considerazione, peraltro necessaria, che così come nell'art. 66 Disp. Att. CC  non viene specificata l'avviso di ricevimento della raccomandata, altrettanto non viene specificato che la PEC deve essere inviata esclusivamente ad un altro indirizzo PEC.
Se consideriamo infatti l'avviso di ricevimento, per la raccomandata è valido solo se spedito insieme alla raccomandata e per la PEC solo se è spedito ad un altro indirizzo PEC.
Tutto il resto, lascia nelle mani del mittente, solo una certificazione dell'avvenuta spedizione.
Ma a quanto pare, sembra proprio quello di cui ha solo bisogno l'amministratore.



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