Da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la sentenza Dicembre 2010, n. 42465, emerge una profonda ed allarmante visione dei fatti da parte dei giudici che reputano e pertanto condannano il committente i lavori (nel caso della sentenza il proprietario di un immobile) in cui si verifichino incidenti e danni gravi per inosservanza delle norme di sicurezza. Questo per gli amministratori di condominio è un campanello d'allarme in quanto essendo nella maggior parte dei casi, il condominio, il committente dei lavori ( manutenzione ordinaria e straordinaria) nella persona del suo rappresentante legale, l'amministratotore, si concretizza l'esclusiva responsabilità civile e penale di eventuali danni e infortuni cagionati per dall'inosservanza delle norme della sicurezza. Questo significa che secondo i giudici, il committente deve verificare e vigilare sull'osservanza delle norme di sicurezza. Nel caso della sentenza, il titolare dell'immobile doveva verificare e vigilare su tutto il ponteggio al fine di rinvenire eventuali irregolarità che potessero cagionare incidenti, in quel caso la caduta e la morte dell'imbianchino. Ma un amministratore, può sorvegliare ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad ogni istante? Può verificare che vengano usate le cinture di sicurezza ogni volta, caschi di protezione e quant'altro in ogni singola ora di lavoro?
Questa sentenza fa discutere. Da parte dell'amminsitratore c'è la volontà di rivolgersi sempre a ditte che siano in regola e che adottino sempre ogni misura necessaria per la sicurezza, ma se queste in assenza della "vigilanza" del committente, vengono infrante?
Come può l'amministratore sincerarsi che la ditta cui commissiona l'intervento ( ad esempio il ripristino del catrame su un comignolo) adotti tutte le misure di sicurezza? Trattandosi sovente di interventi di ordinaria manutenzione, spesso a ditte che conoscono l'immobile dove intervenire, l'amministratore dovrà presenziare alla prestazione d'opera per tutto il tempo?
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