Si rafforza nuovamente con la ultimissima sentenza della corte di Cassazione nr. n. 2979 del 27 Febbraio 2012, il concetto già ampiamente discusso in giurisprudenza circa i debiti esistenti su una unità immobiliare che viene venduta ad un ingnaro acquirente; nel dettaglio, l'art. 63 delle Disposizioni attuative del Codice Civile, ha da sempre posto un inequivocabile principio codicistico secondo il quale chi compra, è obbligato solidalmente al versamento di quanto è dovuto per l'unità immobiliare per l'anno in corso e l'anno precedente. Questo sta a significare che il condòmino propriamente detto, cioè il proprietario, è l'unico interlocutore dell'amministratore, il quale ha titolo e diritto di chiedere il saldo di quanto dovuto. Da una parte è buona norma per chi compra farsi certificare dall'amministratore la situazione aggiornata delle quote condominiali e saldi dell'immobile oggetto di compravendita, e dall'altra non vi è appiglio alcuno per volersi esimersi dagli obblighi di cui si entra titolare dal momento dell'acquisto.
Antecedentemente al biennio dunque, che fare dei debiti residui? Nell'ipotesi che il nuovo acquirente sia obbligato al pagamento degli oneri per l'anno in corso e il precedente, che fare se all'anno precedente ancora risultino dei residui? Il nuovo acquirente, proprio in virtù delle disposizioni di legge, può opporsi al pagamento, ma è una situazione possibile? Generalmente l'amministratore non fa trascorrere più di un anno, prima di attivarsi nei confronti del condomino moroso per il recupero della somma. Se questo non avviene, è di certo consentito dall'assemblea. La stessa assemblea che in un caso simile, potrebbe trovarsi a doversi accollare il residuo antecedente al biennio.
Sono casi estremi e particolari che da una parte, giustifica il diritto dell'amministratore a richiedere il pagamento, anche con recupero forzoso delle somme, onde incappare in simili e scomode circostanze.
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martedì 27 marzo 2012
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