Ecco di seguito una domanda di un lettore, circa gli obblighi e gli adempimenti normativi e fiscali della carica di amministratore di un condominio, che sia al tempo stesso residente e condòmino dello stesso stabile.
"Egregio Dottore, mi scusi per l'invio della e-mail preparatami da spedire ma che è partita erroneamente in quanto la sua precedente risposta esauriva ampiamente ogni problema.
Mi permetto tuttavia di porle un ultimo quesito: il condòmino che andrà a sostituire l'amministratrice è tenuto a seguire i corsi da amministratore che la legge prevede e quali vari ed eventuali altri doveri sussistono fino a quando c'è solo la fattura dell'Enel?
Ancora i saluti più distinti."
Risposta:
Quanto riferito dall'A.d.E. è formalmente esatto. Ovvero, nel momento in cui un condominio è stato identificato da posizione fiscale, non è possibile rimuovere la figura del suo amministratore, meglio definito come rappresentante legale, in quanto il codice fiscale è associato ad un codice fiscale di una persona fisica, che è il rappresentante a tutti gli effetti. Nel caso di specie, qualora l'orientamento dei condòmini sia quello di procedere alla gestione interna, nominando amministratore un condòmino residente i problemi non si pongono. Infatti l'art. 71-bis delle disposizioni Attuative del Codice Civile dice "i requisiti di cui alle lettere F e G del primo comma (corso di formazione e formazione di studi) non sono necessari qualora l'amministratoresia nominato tra i condòmini dello stabile".
Questo semplifica enormemente la gestione di piccole palazzine il cui unico movimento di gestione sia la bolletta della luce comune.
Ben diverso invece è l'obbligo di portare a compimento gli adempimenti fiscali. Finchè le uniche uscite del condominio sono le utenze di luce e acqua, nessun modello 770 potrà essere prodotto e inviato. Ma nel momento in cui una sola fattura, soggetta a ritenuta d'acconto dovesse essere emessa a carico del condominio, allora tutto quanto comporta tali obblighi ha ragione d'essere portato a compimento.
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