Uno dei casi più frequenti di liti condominiali, è quello legati alla detenzione di animali domestici in condominio e la loro "gestione". Sopratutto per animali più "girandoloni" come i gatti, infatti, vengono a presentarsi problematiche legate alla pulizia degli escrementi che sovente possono trovarsi negli spazi comuni condominiali; quando trattasi di cani invece, spesso e volentieri sento propormi lamentele legate a residui di urina canina. Nel contesto condominiale, spesso è presente in ogni regolamento contrattuale la clausola o l'articolo che prevede il divieto di circolazione degli animali domestici negli spazi comuni, se non accompagnati dai rispettivi proprietari. Quando ciò non si verifica, si costituisce una violazione del regolamento contrattuale di condominio e parallelamente una violazione della disposta Ordinanza del 3 Marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Infatti come si indiviua all'art. 1 comma 3 e seguenti, un cane va sempre accompagnato al guinzaglio nelle aree aperte al pubblico ( le parti comuni di un condominio nel nostro caso). Viene da sè che l'accompagnare un proprio animale lungo gli spazi comuni di un condominio, prevede che qualsiasi "resto" organico venga rilasciato su tali spazi, venga pulito immediatamente dal rispettivo proprietario ( art. 2 Comma 4).
Alla luce di quanto esposto, chi lascia libero negli spazi comuni il proprio cane, commette una violazione del regolamento di condominio contrattuale ( ove previsto) e dell'ordinanza ministeriale relativamente agli articoli sopra citati.
Ove vi siano la circolazione di animali esterni al condominio ( gatti randagi o cani randagi) bisognerà allora fare segnalazione all'organo competente ( Asl e Polizia Municipale) perchè si attivi al recupero di tali animali e il loro inserimento in colonie di accoglienza gestite da associazioni animaliste.
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martedì 27 settembre 2011
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